1. Alla formazione del personale da incaricare delle verifiche e delle ispezioni di cui alla presente legge provvedono, anche avvalendosi all'occorrenza della collaborazione di istituti universitari, gli enti di cui all'articolo 5.
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2. Al conferimento dell'incarico di cui al comma 1 provvede il Ministro promotore delle verifiche e delle ispezioni.